SENATO
DELLA REPUBBLICA
CAPO I
MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla
Camera dei deputati, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del
20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda
votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti,
nella seduta del 16 novembre 2005. Entro tre mesi dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente,
un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che
si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato e'
stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio
1970, n. 352.
Art.
1. (Senato federale della Repubblica)
1.
All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".
Art.
2. (Camera dei deputati)
1. L'articolo
56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. -
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e
diretto. La Camera dei deputati e' composta da
cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali
eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di
cui all'articolo 59. Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i
ventuno anni di eta'. La ripartizione dei seggi tra le
circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati
alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per cinquecento e
distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu'
alti resti".
Art.
3. (Struttura del Senato federale della Repubblica)
1. L'articolo
57 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 57.
- Il Senato federale della Repubblica e' eletto a suffragio
universale e diretto su base regionale. Il Senato federale
della Repubblica e' composto da duecentocinquantadue
senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente
all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea
regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol,
dei Consigli delle Province autonome. L'elezione deI Senato
federale della Repubblica e' disciplinata con legge dello
Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da
parte dei senatori. Nessuna Regione puo' avere un numero di
senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste uno. La ripartizione dei seggi tra le
Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto
comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle
Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
Partecipano all'attivita' del Senato federale della
Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita'
previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e
delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura
regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un
rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio
delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i
sindaci e i presidenti di Provincia o di citta'
metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto
Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i
rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno
un proprio rappresentante".
Art.
4. (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)
1. L'articolo
58 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. -
Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che
hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto
o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali
locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati
eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella
Regione alla data di indizione delle elezioni".
Art.
5. (Deputati di diritto e a vita)
1.
All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola:
"senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato". 2.
All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'
sostituito dal seguente: "Il Presidente della Repubblica
puo' nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato
la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei
deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso
essere superiore a tre".
Art.
6. (Durata in carica dei senatori e della Camera dei
deputati)
1. L'articolo
60 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 60.
- La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni. I
senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma
rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei
nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o
Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in
caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o
Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome
sono prorogati anche i senatori in carica".
Art.
7. (Elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo
61 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 61.
- L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro
settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla
elezione. Finche' non e' riunita la nuova Camera dei
deputati sono prorogati i poteri della precedente".
Art.
8. (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
federale della Repubblica)
1.
All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il
Presidente e' eletto con la maggioranza dei due terzi dei
componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e'
sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina
le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di
Presidenza".
Art.
9. (Modalita' di funzionamento delle Camere)
1. L'articolo
64 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 64.
- La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con
la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato
federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con
la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono
pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi
in seduta segreta. Le deliberazioni della Camera dei
deputati, del Senato federale della Repubblica e del
Parlamento in seduta comune non sono valide se non e'
presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono
adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le
deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono
altresi' valide se non sono presenti senatori espressi da
almeno un terzo delle Regioni. Il regolamento della Camera
dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della
maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a
deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza
delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli
70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli
organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo
70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di
controllo o di garanzia. Il regolamento del Senato federale
della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze. Il
regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina
le modalita' ed i termini per l'espressione del parere che
ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle
Province autonome puo' esprimere, sentito il Consiglio delle
autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo
70, secondo comma. I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo
di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta
che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i
casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato
dal Primo ministro o dal Ministro competente".
Art.
10. (Ineleggibilita' ed incompatibilita)
1. All'
articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "La legge, approvata ai sensi dell'articolo
70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilita' e
incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore".
Art.
11. (Giudizio sui titoli di ammissione -dei deputati e dei
senatori)
1. L'articolo
66 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 66.
- Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e
di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio
regolamento. L'insussistenza dei titoli o la sussistenza
delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono accertate
con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a
maggioranza dei propri componenti".
Art.
12. (Divieto di mandato imperativo)
1. L'articolo
67 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 67.
- Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la
Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di
mandato".
Art.
13. (Indennita' parlamentare)
1. L'articolo
69 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 69:
- I membri delle Camere ricevono un'identica indennita'
stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma. La legge disciplina i casi di non cumulabilita'
delle indennita' o emolumenti derivanti dalla titolarita'
contestuale di altre cariche pubbliche".
Art.
14. (Formazione delle leggi)
1. L'articolo
70 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 70.
- La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del
presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della
Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della
Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre modifiche,
sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. Il Senato federale della
Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la
determinazione dei principi fondamentali nelle materie di
cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto
previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
l'approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge
la Camera dei deputati, entro trenta giorni, puo' proporre
modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I
termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge. La funzione legislativa dello
Stato e' esercitata collettivamente dalle due Camere per
l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119,
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo
comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e
per il Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in
cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello
Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli
117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122,
primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.
Se un disegno di legge non e' approvato dalle due Camere nel
medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta
da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio
di proporzionalita' rispetto alla composizione delle due
Camere, incaricata di proporre un testo unificato da
sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti
delle Camere stabiliscono i termini per l'elaborazione del
testo e per le votazioni delle due Assemblee. Qualora il
Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge,
sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai
sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione
del suo programma approvato dalla Camera dei deputati,
ovvero per la tutela delle finalita' di cui all'articolo
120, secondo comma, il Presidente della Repubblica,
verificati i presupposti costituzionali, puo' autorizzare ii
Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato, che
decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono
accolte dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla
Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta
dei suoi componenti sulle modifiche proposte.
L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di
cui al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le
modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei
deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma. I
Presidenti del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le
eventuali questioni di competenza tra le due Camere,
sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in
ordine all'esercizio della funzione legislativa. I
Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato
paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione
dei Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna
sede. I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su
proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme
previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali
secondo i quali un disegno di legge non puo' contenere
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi".
Art.
15. (Iniziativa legislativa)
1.
All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "L'iniziativa delle leggi
appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed
enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".
Art.
16. (Procedure legislative ed organizzazione per
commissioni)
1. L'articolo
72 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 72.
- Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente
ai sensi dell' articolo 70, e' secondo le norme del suo
regolamento esaminato da una commissione e poi
dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con
votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali e' dichiarata
l'urgenza, le modalita' e i termini entro cui deve essere
avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa
popolare. Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui
all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la
proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi,
fino al momento della sua approvazione definitiva, il
disegno di legge e' rimesso all'Assemblea, se il Governo o
un decimo dei componenti della Camera o un quinto della
commissione richiedono che sia discusso o votato
dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua
approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori
delle commissioni. La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte dell'Assemblea e' sempre
adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed
elettorale e per quelli di delegazione legislativa. Su
richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno
delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme
dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o
fatti propri dal Governo stesso. Il Governo puo' inoltre
chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati
deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul
testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
parlamentari stabiliscono altresi' le modalita' di
iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative
indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al
Senato, determinandone i tempi di esame. Il Senato federale
della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento,
e' organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le
norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del
decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di
rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 126, primo comma. Le proposte di legge di
iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono
poste all'ordine del giorno della Camera competente nei
termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorita' per
quelle adottate da piu' Regioni e Province autonome in
coordinamento tra di loro".
Art.
17. (Procedure legislative in casi particolari)
1.
All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le
parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti:
"e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo
70,". 2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ",
secondo le rispettive competenze ai sensi dell' articolo
70,". 3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione,
dopo le parole: "delegazione delle Camere," sono inserite le
seguenti: "secondo le rispettive competenze ai sensi
dell'articolo 70,". 4. All'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, le parole da: "alle Camere" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere
competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono
entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se
sciolta, e' appositamente convocata". 5. All' articolo 77,
terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: "Le Camere"
sono inserite le seguenti: ", secondo le rispettive
competenze ai sensi dell' articolo 70,".
Art.
18. (Decreti legislativi)
1.
All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "I progetti dei decreti legislativi,
predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle
Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei
regolamenti di ciascuna Camera".
Art.
19. (Ratifica dei trattati internazionali)
1. L'articolo
80 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 80.
- E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'
articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni
del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di
leggi".
Art.
20. (Bilanci e rendiconto)
1. All'
articolo 81 della Costituzione, il primo comma e' sostituito
dal seguente: "Sono approvati ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell'
articolo 70, primo comma".
Art.
21. (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
1.
All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo
periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione
d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con
legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita'
giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta
istituita dalla Camera e' scelto tra deputati appartenenti a
gruppi di opposizione".
CAPO
II
MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art.
22. (Elezione del Presidente della Repubblica)
1. L'articolo
83 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 83.
- Il Presidente della Repubblica e' eletto dall'Assemblea
della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei
deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal
Consiglio o dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o
Assemblea regionale elegge due delegati. Per il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun Consiglio provinciale
elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha un
solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale
elegge altresi' un numero ulteriore di delegati in ragione
di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione.
L'elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia
assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze. Il
Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto
con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea
della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la
maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto
scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti".
Art.
23. (Eta' minima del Presidente della Repubblica)
1.
All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole:
"cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta
anni".
Art.
24. (Convocazione dell'Assemblea della Repubblica)
1.
All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo
sono sostituiti dai seguenti: "Sessanta giorni prima che
scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati
convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se la Camera dei deputati e'
sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la
elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della
Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del
Presidente in carica".
Art.
25. (Supplenza del Presidente della Repubblica)
1.
All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "Le funzioni del Presidente della
Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono
esercitate dal Presidente del Senato federale della
Repubblica". 2. All' articolo 86, secondo comma, della
Costituzione, le parole: "se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione" sono sostituite dalle
seguenti: "se la Camera dei deputati e' sciolta o manca meno
di tre mesi alla sua cessazione".
Art.
26. (Funzioni del Presidente della Repubblica)
1. L'
articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello
Stato, rappresenta la Nazione ed e' garante della
Costituzione e dell'unita' federale della Repubblica. Puo'
inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni della
Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima
riunione della Camera dei deputati. Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due
Camere, i presidenti delle Autorita' indipendenti e il
presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell'ambito dei
componenti eletti dalle Camere. Puo' concedere grazia e
commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica. Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al
Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all'
articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato
la sussistenza dei presupposti costituzionali".
Art.
27. (Scioglimento della Camera dei deputati)
1. L'articolo
88 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 88.
- Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti
casi: a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la
esclusiva responsabilita'; b) in caso di morte del Primo
ministro o di impedimento permanente accertato secondo le
modalita' fissate dalla legge; c) in caso di dimissioni del
Primo ministro; d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo
comma. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto
di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del
primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti
giorni successivi, venga presentata e approvata con
votazione per appello nominale dai deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non
inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una
mozione nella quale si dichiari di voler continuare
nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo
ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica
nomina il nuovo Primo ministro designato".
Art.
28. (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
1.
All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le
parole: "Presidente del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "Primo ministro".
Art. 29.
(Giuramento del Presidente della Repubblica) 1. L'articolo
91 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 91.
- Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della
Repubblica".
CAPO
III
MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art.
30. (Governo e Primo ministro)
1. L'articolo
92 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 92.
- Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo ministro
e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri. La candidatura alla carica di Primo ministro
avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una
o piu' liste di candidati all'elezione della Camera dei
deputati, secondo modalita' stabilite dalla legge. La legge
disciplina l'elezione dei deputati in modo da favorire la
formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla
carica di Primo ministro. Il Presidente della Repubblica,
sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei
deputati, nomina il Primo ministro".
Art.
31. (Giuramento del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo
93 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 93.
- Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica".
Art.
32. (Governo in Parlamento)
1. L'articolo
94 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 94.
- Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e
la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni
dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto
sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il
rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese. Il
Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere
che la Camera dei deputati si esprima, con priorita' su ogni
altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo,
nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo
per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo
ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la questione di
fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione
costituzionale. In qualsiasi momento la Camera dei deputati
puo' obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con
l'approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di
sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei
componenti della Camera dei deputati, non puo' essere messa
in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,
deve essere votata per appello nominale e approvata dalla
maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di
approvazione, il Primo ministro si dimette e il Presidente
della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei
deputati ed indice le elezioni. Il Primo ministro si dimette
altresi' qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta
con il voto determinante di deputati non appartenenti alla
maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica
l'articolo 88, secondo comma. Qualora sia presentata e
approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un
nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti
alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non
inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il
Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica
nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione
non puo' essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione e deve essere votata per appello
nominale".
Art.
33. (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
1. L'articolo
95 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 95.
- I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro. Il
Primo ministro determina la politica generale del Governo e
ne e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo
politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e
coordinando l'attivita' dei ministri. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei ministeri".
Art.
34. (Disposizioni sui reati ministeriali)
1. L'articolo
96 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art. 96.
- Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio
delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della
Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale".
Art.
35. (Autorita' amministrative indipendenti nazionali)
1. Dopo
l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente:
"Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia
o di vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti
dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato,
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, la legge
approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, puo'
istituire apposite Autorita' indipendenti, stabilendone la
durata del mandato, i requisiti di eleggibilita' e le
condizioni di indipendenza. Le Autorita' riferiscono alle
Camere sui risultati delle attivita' svolte".
CAPO
IV
MODIFICHE AL TITOLO IVDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art.
36. (Elezione del Consiglio superiore della magistratura)
1.
All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le
parole: "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune"
sono sostituite dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera
dei deputati e per un sesto dal Senato federale della
Repubblica". 2. All'articolo 104 della Costituzione, il
quinto comma e' abrogato.
CAPO V
MODIFICHE AL TITOLO VDELLA PARTE Il DELLACOSTITUZIONE
Art.
37. (Modifiche all'articolo 114 - della Costituzione)
1. La
denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione
e' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta'
metropolitane, Regioni e Stato". 2. All'articolo 114, primo
comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", che esercitano le loro funzioni secondo
i principi di leale collaborazione e di sussidiarieta'". 3.
All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma e'
sostituito dal seguente: "Roma e' la capitale della
Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di
autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza
regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti dallo
statuto della Regione Lazio".
Art.
38. (Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)
1.
All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la
Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato
dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla
proposta di intesa puo' essere manifestato entro tre mesi
dalla trasmissione del testo, con deliberazione a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o
Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma
interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge
costituzionale".
Art.
39. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione)
1.
All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e'
sostituito dal seguente: "La potesta' legislativa e'
esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario". 2. All'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "promozione internazionale del sistema
economico e produttivo nazionale;". 3. All'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono
premesse le seguenti parole: "politica monetaria,"; dopo le
parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e
del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza"
sono inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di
mercato". 4. All'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: "polizia
amministrativa" sono inserite le seguenti: "regionale e". 5.
All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) norme generali
sulla tutela della salute; sicurezza e qualita' alimentari".
6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"sicurezza del lavoro;". 7. All'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "ordinamento della capitale;". 8.
All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
lettera s) sono aggiunte le seguenti: "s-bis) grandi reti
strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza; s-ter) ordinamento
della comunicazione; s-quater) ordinamento delle professioni
intellettuali; ordinamento sportivo nazionale; s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell'energia". 9. All'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
sono soppresse le parole: "e sicurezza"; b) sono soppresse
le parole: "tutela della salute;"; c) dopo le parole:
"ordinamento sportivo" e' inserita la seguente: "regionale";
d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione"
sono sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di
navigazione"; e) le parole: "ordinamento della
comunicazione" sono sostituite dalle seguenti:
"comunicazione di interesse regionale, ivi compresa
l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito
regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia" sono sostituite dalle seguenti:
"produzione, trasporto e distribuzione dell'energia"; g) le
parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale" sono sostituite dalle
seguenti: "istituti di credito a carattere regionale". 10.
All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e'
sostituito dal seguente: "Spetta alle Regioni la potesta'
legislativa esclusiva nelle seguenti materie: a) assistenza
e organizzazione sanitaria; b) organizzazione scolastica,
gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche; c) definizione
della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione; d) polizia amministrativa
regionale e locale; e) ogni altra materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato". 11. All' articolo
117 della Costituzione, l'ottavo comma e' sostituito dal
seguente: "La Regione interessata ratifica con legge le
intese della Regione medesima con altre Regioni per il
miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative,
prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi
comuni".
Art.
40. (Modifica dell'articolo 118 della Costituzione)
1. L'articolo
118 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art.
118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato,
sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza. I Comuni, le province e le citta'
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze. La legge, approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, istituisce la
Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale
collaborazione `e per promuovere accordi ed intese. Per le
medesime finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo
Stato e gli enti di cui all'articolo 114. Ai Comuni, alle
Province e alle citta' metropolitane e' garantita
l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative,
nell'ambito delle leggi statali o regionali. La legge
statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del
secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme
di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni
culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica.
Disciplina altresi' forme di coordinamento con riferimento
alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione
di interesse nazionale. Comuni, Province, citta'
metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attivita' di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarieta', anche attraverso
misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi'
l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per
le medesime attivita' e sulla base del medesimo principio.
L'ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale e'
definito con legge approvata ai sensi dell'articolo 70,
primo comma. La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70,
terzo comma, favorisce l'esercizio in forma associata delle
funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone
montane, attribuendo a tali forme associative la medesima
autonomia riconosciuta ai Comuni".
Art.
41. (Modifiche all'articolo 120 della Costituzione)
1.
All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "Il
Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni, delle
citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono
sostituite dalle seguenti: "Lo Stato puo' sostituirsi alle
Regioni, alle citta' metropolitane, alle Province e ai
Comuni nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli
articoli 117 e 118"; b) dopo le parole: "dei governi locali"
sono inserite le seguenti: "e nel rispetto dei principi di
leale collaborazione e di sussidiarieta'"; c) e' soppresso
il secondo periodo.
Art.
42. (Modifiche all'articolo 122 della Costituzione)
1.
All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le
parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i
criteri di composizione e". 2. All'articolo 122, quinto
comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "e non e' immediatamente
rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo".
Art.
43. (Modifiche all'articolo 123 della Costituzione)
1.
All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e'
soppresso il secondo periodo. 2. All'articolo 123 della
Costituzione, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
autonomie locali, quale organo di consultazione, di
concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti
locali".
Art.
44. (Modifiche all'articolo 126 della Costituzione)
1.
All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato
previo parere del Senato federale della Repubblica". 2.
All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo
periodo, sono soppresse le parole: " , l'impedimento
permanente, la morte" e il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: "Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a
scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento
permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo
statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo
Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il
Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della
Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle
dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il
Consiglio".
Art.
45. (Leggi regionali ed interesse nazionale della
Repubblica)
1.
All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e'
inserito il seguente: Il Governo, qualora ritenga che una
legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse
nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni
pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni
il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio,
il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone
la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli
ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a
maggioranza assoluta dei propri componenti, puo' annullare
la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica,
entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente
decreto di annullamento".
Art.
46. (Garanzie per le autonomie locali)
1. Dopo
l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il seguente:
"Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto
avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le
proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono
promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale
disciplina le condizioni, le forme e i termini di
proponibilita' della questione".
Art.
47. (Coordinamento interistituzionale da parte del Senato
federale della Repubblica)
1. Dopo
l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il
seguente: "Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze
amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118,
terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi
dell'articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra
il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province,
le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e
modalita'. Il regolamento del Senato federale della
Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e
collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti
di cui al secondo comma dell'articolo 114. I senatori
possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal
Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio
della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le
modalita' e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti".
Art.
48. (Modifica all'articolo 131 - della Costituzione)
1.
All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle
d'Aosta" e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee'
d'Aoste" e: "Trentino-Alto Adige/Sudtirol".
Art.
49. (Citta' metropolitane)
1.
All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente
comma: "L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito di
una Regione e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai
sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei
Comuni interessati, sentite le Province interessate e la
stessa Regione".
Art.
50. (Abrogazione)
1.
All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e'
abrogato.
CAPO
VI
MODIFICHE AL TITOLO VIDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE
Art.
51. (Corte costituzionale)
1. L'articolo
135 della Costituzione e' sostituito dal seguente: "Art.
135. - La Corte costituzionale e' composta da quindici
giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della
Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme
magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono
nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono
nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai
Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano. I giudici della Corte
costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i
professori ordinari di universita' in materie giuridiche e
gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della
Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti
per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del
termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e
dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non
puo' ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche
elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in
organi o enti pubblici individuati dalla legge. La Corte
elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un
triennio, ed e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini
di scadenza dall'ufficio di giudice. L'ufficio di giudice
della Corte e' incompatibile con quello di membro del
Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio
indicati dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici
ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un
elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilita' a
deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni
mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la
nomina dei giudici ordinari". 2. All'articolo 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: "dal
Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Camera
dei deputati". 3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. -
1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato
federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei
deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la
maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva
Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo e'
sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la
rispettiva Assemblea".
Art.
52. (Referendum sulle leggi costituzionali)
1.
All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma e'
abrogato.
CAPO
VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art.
53. (Disposizioni transitorie)
1. Le
disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis,
114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127,
127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla
presente legge costituzionale, si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. Ogni richiamo all'articolo 70 della
Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e
133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione
dell'articolo 14 della presente legge costituzionale,
all'articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla
data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. 2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3,
4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli
articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58,
59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74,
77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della
Costituzione, come modificati dalla presente legge
costituzionale, e le disposizioni di cui all'articolo 51,
commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si
applicano con riferimento alla prima legislatura successiva
a quella in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo,
terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come
modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano
per la successiva formazione della Camera dei deputati,
nonche' del Senato federale della Repubblica trascorsi
cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo
quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino
alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di
cui al presente comma, continuano ad applicarsi i
corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente
alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale. 3. Fino all'adeguamento della legislazione
elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni
nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui
all'articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale: a) a
decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati
successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci
giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per
ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia
mediante mozione motivata e votata per appello nominale; b)
non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale; c) ai fini dello scioglimento della Camera
dei deputati si applica l'articolo 88 della Costituzione,
nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. 4. In sede di prima
applicazione della presente legge costituzionale: a) le
prime elezioni del Senato federale della Repubblica,
successive alla data di entrata in vigore della medesima
legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne
fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle
della Camera dei deputati ed i senatori cosi' eletti durano
in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una
Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto
i quaranta anni di eta'; sono eletti nella circoscrizione
Estero solamente i diciotto deputati di cui all'articolo 56,
secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione
dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la
ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il
numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si
effettua dividendo per seicentododici il numero degli
abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione; b) alla scadenza dei
cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove
elezioni del Senato federale della Repubblica, nella
composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale; sono
eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma
gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta';
c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio
regionale e di Provincia autonoma, in carica trascorsi
trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di
cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle
nuove elezioni di cui alla lettera b); e' fatto salvo il
caso di scioglimento ai sensi del comma 5; d) le nuove
elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente
della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato
federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle
elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle
di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di Provincia
autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono
conseguentemente sciolti. 5. Con esclusivo riferimento al
quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato
federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma
4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea
regionale o dei Consigli delle Province autonome in base
all'articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata
della successiva legislatura regionale o provinciale e'
ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove
elezioni del Senato federale della Repubblica, la
contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale. 6. Per le prime elezioni del Presidente
della Repubblica successive alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il termine di quindici
giorni di cui all'articolo 85, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni. 7. Per
le elezioni del Senato federale della Repubblica e della
Camera dei deputati, successive alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, e fino all'
adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni
della presente legge costituzionale, trovano applicazione le
leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera
dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale. 8. Le disposizioni dei
regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale continuano ad
applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro
modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme
regolamentari incompatibili con la presente legge
costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla
determinazione dei criteri generali di cui all'articolo 70,
sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna
Camera verifica che un disegno di legge non contenga
disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero
applicare procedimenti diversi. 9. Le funzioni attribuite ai
Consigli delle autonomie locali da disposizioni
costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o
Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma,
fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle
autonomie locali. 10. In sede di prima applicazione
dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei
giudici della Corte costituzionale gia' eletti dal
Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del
termine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistratura
ordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente della
Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato
dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati
e' attribuita alternativamente l'elezione di ciascun giudice
in scadenza. Al Senato e' attribuita l'elezione del primo
giudice in scadenza. 11. Il quarto comma dell'articolo 135
della Costituzione, come sostituito dall'articolo 51 della
presente legge costituzionale, non si applica nei confronti
dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale. 12. In caso di
cessazione anticipata dall'incarico di singoli componenti
del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti dal
Parlamento in seduta comune, il Senato federale della
Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino
alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza,
ai sensi dell'articolo 104, quarto comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della
presente legge costituzionale. 13. Nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali,
formare nuove Regioni con un minimo di un milione di
abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo
131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste
dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, fermo
restando l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono
costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle
Province di cui si propone il distacco dalla Regione. 15. I
senatori a vita in carica alla data di inizio della prima
legislatura successiva a quella in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale
permangono in carica presso il Senato federale della
Repubblica. 16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le
parole: ", impedimento permanente o morte"; b) dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso di impedimento
permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio
nomina un nuovo Presidente". 17. Le disposizioni di cui al
comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti
delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, siano gia' entrati in
vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. 18. All'articolo 1,
comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2,
nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono
sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola:
"successivo" e' sostituita dalla seguente: "successivi".
Art.
54. (Regioni a statuto speciale)
1. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino all'adeguamento
dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui
al capo V della presente legge costituzionale si applicano
anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui
prevedono forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
gia' attribuite. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti
le rimanenti disposizioni della presente legge
costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art.
55. (Adeguamento degli statuti speciali)
1. Ai fini
dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54, nelle
Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di
Trento e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai
cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale
appartengono.
Art.
56. (Trasferimento di beni e di risorse)
1. Entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale
individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle
Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le
Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire
l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze
di cui alla presente legge costituzionale e alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato,
approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge
costituzionale, stabilisce le modalita' e i tempi per la
ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i
successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui
rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e
comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali, in
rapporto ad eventuali compiti residui.
Art.
57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso
l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle
Province, alle citta' metropolitane e alle Regioni puo'
determinare un incremento della pressione fiscale
complessiva.
IL PRESIDENTE |