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 ELEZIONI POLITICHE 2008

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Nuova pagina 1
    ELEZIONI POLITICHE 2008

 

Convocazione dei comizi

(art. 61, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto รจ pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.