Convocazione dei comizi
(art. 61, comma 1, Costituzione della
Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e
art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle
Camere. Il decreto รจ pubblicato nella Gazzetta ufficiale non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della
votazione.
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