Elettorato attivo
(art. 48, comma 1, e 58, comma 1, Costituzione
della Repubblica italiana)
Votano per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli
elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo
e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno della
votazione.
Elettorato passivo
(art. 6, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361e art. 5
Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Possono essere eletti
alla carica di deputato e di senatore gli elettori che abbiano
compiuto, rispettivamente, il venticinquesimo e il quarantesimo
anno di età, entro il primo giorno delle elezioni.
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