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 ELEZIONI POLITICHE 2008

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    ELEZIONI POLITICHE 2008

 

Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni

(artt. 56, comma 4, e 57, Costituzione della Repubblica italiana; artt. 1, comma 2, 2 e 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; art. 1, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Ai fini dell’elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell’ultimo censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alle singole regioni, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell’interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.