Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e
alle regioni
(artt. 56, comma 4, e 57, Costituzione della
Repubblica italiana; artt. 1, comma 2, 2 e 3, D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361; art. 1, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533)
Ai fini dell’elezione della Camera dei
deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26
circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce
circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei
voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il
numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene
dividendo la popolazione residente secondo i dati dell’ultimo
censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla
base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto su base
regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori
inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno.
Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi
sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva
popolazione quale risulta dall’ultimo censimento generale della
popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
L’assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni e alle singole regioni, è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del
Ministro dell’interno, contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi.
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