Come si elegge la Camera dei deputati
(artt. 83, 84 e 93, D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361)
I seggi della Camera
dei deputati - ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla
circoscrizione Estero - sono assegnati in ambito nazionale
secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati
concorrenti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti
resti. Inoltre, è previsto un eventuale
“premio di maggioranza” in favore della coalizione di liste
collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano
nazionale il più alto numero di voti.
In virtù di un articolato sistema di
sbarramenti, sono ammesse al riparto:
• le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10%
dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista
collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di
minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno
il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tale minoranze linguistiche;
• le liste non
collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il
4%;
• le liste di
minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
• le liste che hanno
ottenuto il 4% a livello nazionale, ma sono comprese in
coalizioni che non hanno conseguito il 10%.
I 617 seggi vengono ripartiti tra le
coalizioni e le liste ammesse al riparto, col metodo
proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti; si
accerta se una delle coalizioni/liste abbia ottenuto almeno 340
seggi; in caso positivo il premio di maggioranza non trova
applicazione; in caso negativo, alla coalizione/lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti, vengono assegnati 340 seggi;
i rimanenti 277 seggi sono distribuiti tra le altre
coalizioni/liste secondo il metodo dei quozienti interi e dei
più alti resti. I seggi ottenuti sul piano nazionale dalle
coalizioni sono ripartiti, sempre con lo stesso sistema
proporzionale, tra le liste in esse comprese, ammettendo al
riparto, per ogni coalizione, anche la lista che ha ottenuto la
maggiore cifra elettorale tra quelle che non hanno superato, sul
piano nazionale, il 2% dei voti validi espressi.
Dopo aver determinato, a livello nazionale,
i seggi spettanti alle coalizioni/liste ammesse al riparto, si
procede a distribuirli proporzionalmente nelle 26
circoscrizioni.
Sono proclamati eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi
nella lista stessa, secondo l’ordine di presentazione.
Nella circoscrizione Valle d’Aosta,
nell’unico collegio uninominale, il seggio è attribuito a
maggioranza di voti.
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