Orario di votazione
(artt. 46, 64, 64-bis, D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361)
Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della
domenica fissata per l’inizio della votazione e dalle ore 7 alle
ore 15 del giorno successivo.
Modalità di voto
(artt. 58 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,
art. 14, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Sia per l’elezione della Camera dei deputati
che per quella del Senato della Repubblica l’elettore esprime il
voto tracciando un segno sul rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta. Non è possibile manifestare
“voto di preferenza”; la lista di candidati è, infatti,
“bloccata”, cioè i nominativi sono presentati in un ordine
prestabilito al momento del deposito della lista stessa.
In Valle d’Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-Alto Adige
(Camera dei deputati e Senato della Repubblica), l’elettore
esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del
candidato prescelto.
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