Candidature
(artt. 18-bis, 19, 20 e 92, D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361; artt. 9 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533)
Alla Camera dei deputati, la presentazione delle liste di
candidati deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;
c) da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più
di1.000.000 di abitanti.
Al
Senato
della Repubblica, la dichiarazione di
presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta:
a) da almeno 1.000 e da non più di
1.500
elettori iscritti nelle liste elettorali di
comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle
liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000
di abitanti;
c) da almeno
3.500
e da non più di 5.000
elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle regioni con più di 1.000.000 abitanti.
Nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, sia per l’elezione
della Camera quanto per quella del Senato, la dichiarazione di
presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da
almeno 300 e da non più di 600 elettori del collegio.
Nella regione Trentino-Alto Adige, per l’elezione del Senato
della Repubblica, la dichiarazione di presentazione del gruppo
di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non
più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
della regione, mentre la dichiarazione di presentazione della
candidatura individuale nei collegi uninominali deve essere
sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori del
collegio.
Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l’art. 4 del
d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio
2008, n. 30,
ha
previsto l’esonero dalle sottoscrizioni per le liste
rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel
Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due
componenti al Parlamento europeo, lasciando inalterata la
previsione dell’esonero per i partiti o gruppi politici
rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito
almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati
o del Senato della Repubblica.
In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà.
La presentazione delle liste dei candidati è effettuata presso
le cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dalle ore
8 del trentacinquesimo alle ore 20 del trentaquattresimo giorno
antecedente quello della votazione.
A pena della nullità dell’elezione, nessun
candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato e
alla Camera.
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