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 ELEZIONI POLITICHE 2008

   ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008  

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    ELEZIONI POLITICHE 2008

 

Candidature

(artt. 18-bis, 19, 20 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; artt. 9 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Alla Camera dei deputati, la presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta:

 a) da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di1.000.000 di abitanti.

 

Al Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta:

a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;

b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 abitanti.

 

Nel collegio uninominale della Valle d’Aosta, sia per l’elezione della Camera quanto per quella del Senato, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno 300 e da non più di 600 elettori del collegio.

Nella regione Trentino-Alto Adige, per l’elezione del Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione, mentre la dichiarazione di presentazione della candidatura individuale nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori del collegio.

Limitatamente alle elezioni politiche del 2008, l’art. 4 del d.l. 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha previsto l’esonero dalle sottoscrizioni per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti oppure presenti con due componenti al Parlamento europeo, lasciando inalterata la previsione dell’esonero per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

In caso di scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto della metà.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata presso le cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dalle ore 8 del trentacinquesimo alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

A pena della nullità dell’elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera.