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 ELEZIONI POLITICHE 2008

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    ELEZIONI POLITICHE 2008

 

Deposito dei contrassegni

(artt. 14-17 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 8 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell’interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E’, inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l’uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l’obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All’atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.

Inoltre, tutti i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare, contestualmente al deposito del contrassegno, devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione, il capo unico della coalizione.

Infine, per i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è previsto l’obbligo di designare, all’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell’interno, rispettivamente, per ogni circoscrizione e per ogni regione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti.

Per l’elezione dell’unico deputato e senatore della Valle d’Aosta, e dei senatori del Trentino-Alto Adige, i contrassegni devono essere depositati, rispettivamente, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta e presso quella della Corte di Appello di Trento, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello

della votazione.