Deposito dei contrassegni
(artt. 14-17 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, artt. 8 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
I partiti o gruppi politici organizzati che
intendono presentare liste di candidati per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono
depositare presso il Ministero dell’interno, tra le ore 8 del
quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno
antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui
intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la
propria denominazione.
Non è ammessa la presentazione di
contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o
con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture
usati tradizionalmente da altri partiti. E’, inoltre, vietata la
presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di
precluderne l’uso ad altri e di contrassegni che riproducono
immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente
fanno uso di un determinato simbolo vige l’obbligo di presentare
un contrassegno che riproduca tale simbolo.
All’atto del deposito del contrassegno i
partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una
dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni
di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per
tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.
Inoltre, tutti i partiti o gruppi politici
organizzati che si candidano a governare, contestualmente al
deposito del contrassegno, devono depositare il programma
elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della
forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici
organizzati collegati in coalizione, il capo unico della
coalizione.
Infine, per i partiti o gruppi politici che
intendano partecipare all’elezione della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, è previsto l’obbligo di designare,
all’atto del deposito del contrassegno presso il Ministero
dell’interno, rispettivamente, per ogni circoscrizione e per
ogni regione, un rappresentante effettivo e uno supplente,
incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi
documenti.
Per l’elezione dell’unico deputato e senatore
della Valle d’Aosta, e dei senatori del Trentino-Alto Adige, i
contrassegni devono essere depositati, rispettivamente, presso
la Cancelleria del Tribunale di Aosta e presso quella della
Corte di Appello di Trento, dalle ore 8 del trentacinquesimo
giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente
quello
della votazione.
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