Orario di votazione
(art. 11, Legge 25 marzo 1993, n. 81)
Le
operazioni di voto per le elezioni del sindaco e del consiglio
comunale si svolgono, sia in occasione del primo turno di
votazione sia in caso di ballottaggio, dalle ore 8 alle ore 22
della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo.
Modalità di voto
(nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
(artt. 72, commi 3 e 8, 73, comma 3, Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267)
La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di
sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco
sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui
il candidato è collegato.
L’elettore può votare:
• una
delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno (il
voto così espresso si intende attribuito anche al candidato
sindaco collegato);
• un
candidato a sindaco tracciando un segno sul relativo rettangolo,
non scegliendo alcuna lista collegata (il voto così espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica di sindaco);
• un
candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e una delle liste collegate tracciando un segno sul
relativo contrassegno (il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla caricadi sindaco sia alla lista
collegata);
• un
candidato a sindaco, tracciando un segno sul relativo
rettangolo, e una lista non collegata tracciando un segno sul
relativo contrassegno (il voto così espresso si intende
attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla
lista non collegata – “voto disgiunto”).
Ciascun
elettore può esprimere, inoltre, un voto di preferenza per un
candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella
lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga
posta a fianco del
contrassegno.
Per
il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato
prescelto.
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