Candidature
(art. 3, Legge 25 marzo 1993, n. 81; artt. 28 e 32, D.P.R. 16
maggio 1960, n. 570)
La
dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al
consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di
sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da
non meno di 1.000 e da non pių di 1.500 elettori nei comuni con
popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da
non meno di 500 e da non pių di 1.000 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 500.001 ed un milione di abitanti;
c) da
non meno di 350 e da non pių di 700 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da
non meno di 200 e da non pių di 400 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da
non meno di 175 e da non pių di 350 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da
non meno di 100 e da non pių di 200 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da
non meno di 60 e da non pių di 120 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da
non meno di 30 e da non pių di 60 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da
non meno di 25 e da non pių di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.
Nessuna
sottoscrizione č richiesta per la dichiarazione di presentazione
delle liste nei comuni con popolazione inferiore a
1.000
abitanti.
La
presentazione delle candidature deve essere effettuata alla
segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore
12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
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