Durata in carica del sindaco e del consiglio comunale
(art. 51, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Il
sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo
di cinque anni.
Chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non
è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile
alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti
abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
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