Composizione del consiglio comunale
(art. 37, comma 1, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Il
consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a)
da
60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
abitanti;
b)
da
50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000
abitanti;
c)
da
46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti;
d)
da
40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano
capoluoghi di provincia;
e)
da
30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti;
f)
da
20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti;
g)
da
16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h)
da
12 membri negli altri comuni.