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 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008

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    ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2008

 

Come si elegge il consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(art. 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto.

Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo l’Hondt, dividendo successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i

quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.

Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste, il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate.

Sono proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di lista.