Come si elegge il consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
(art. 73, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’attribuzione dei seggi al consiglio comunale viene effettuata
dopo l’elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo
turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza
alla lista o gruppo di liste collegate al candidato sindaco
eletto.
Al
riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che
abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei
voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che
abbia superato tale soglia.
Per
ciascuna lista o gruppo di liste i seggi sono assegnati
proporzionalmente con il metodo l’Hondt, dividendo
successivamente per 1, 2, 3… la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate sino alla concorrenza dei
seggi da assegnare. Quindi tra i quozienti così ottenuti si
scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere,
disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascuna lista o
gruppo di liste sono assegnati tanti seggi quanti sono i
quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. Se
un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo
turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che
non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma
abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato
il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo
di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.
Qualora
un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al
secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate
che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del
consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno
abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi.
Determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o
gruppo di liste, sono, in primo luogo, proclamati consiglieri i
candidati a sindaco non eletti, collegati a lista che abbia
ottenuto almeno un seggio; nel caso di collegamento a più liste,
il seggio per il candidato sindaco è detratto dai seggi
attribuiti complessivamente al gruppo di liste collegate.
Sono
proclamati consiglieri i candidati di ciascuna lista secondo
l’ordine delle rispettive cifre individuali costituite dalla
cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; in caso di
parità, sono proclamati i candidati che precedono nell’ordine di
lista.
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