Come si elegge il sindaco nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti
(art. 72, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
L’elezione del sindaco è contestuale a quella del consiglio
comunale.
Ciascun
candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all’atto della
presentazione della candidatura, il collegamento con una o più
liste presentate per l’elezione del consiglio comunale. Tale
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
E’
eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale
risultato si procede ad un secondo turno di votazione che ha
luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono
ammessi al ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco
che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel
caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al
ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di
liste per l’elezione del consiglio comunale che ha conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra
elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano
di età.
Per i
candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti
con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia
facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare
il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è
stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai
delegati delle liste interessate.
Al
secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.
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