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 ELEZIONI POLITICHE 2008

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Nuova pagina 1
    ELEZIONI POLITICHE 2008

 

Convocazione dei comizi

(art. 61, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.