Convocazione dei comizi
(art. 61, comma 1, Costituzione della
Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e
art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo
entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle
Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non
oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della
votazione.
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