Convocazione comizi
(art. 18, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 3, Legge 7 giugno
1991, n. 182)
La data
per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro
dell’Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente
quello della votazione.
Il
prefetto convoca i comizi per ciascun comune ed invia copia del
relativo decreto al sindaco, il quale, con manifesto da
pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data della
votazione, ne dà avviso agli elettori.
Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa
farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di
convocazione dei comizi, il prefetto può disporne il rinvio –
non oltre sessanta giorni - con proprio decreto, da rendersi
noto con manifesto del sindaco.
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