Periodo di svolgimento delle elezioni
(artt. 1 e 2, Legge 7 giugno 1991, n. 182)
Le
elezioni dei consigli comunali si svolgono in un turno annuale
ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e
il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell’anno,
ovvero nello stesso periodo dell’anno successivo se il mandato
scade nel secondo semestre.
Le
elezioni dei consigli comunali che devono essere rinnovati per
motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le
condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate
entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo dell’anno
successivo se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
Limitatamente al turno annuale ordinario del 2008, il
decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito nella legge 27
febbraio 2008, n 30, ha previsto, all’art. 5,
che le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono
tra il 1° aprile e il 15 giugno posticipando al 27 febbraio il
termine per i casi di rinnovo delle elezioni per motivi diversi
dalla scadenza del mandato.
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